Regolamento Urbanistico

Riepilogo normativa vigente sull'area selezionata

Superficie area: 166 mq

Normativa vigente sull'area
UTOE (Unità Territoriali Organiche Elementari) Grosseto
Perimetri Limite del centro abitato di Grosseto
Ambiti strategici di sviluppo del territorio Aree di trasformazione: TR - TRb - TRp - TRpr - TRprg - TRprgv - TRs - TRv
Titolo IV - Classificazione del patrimonio edilizio esistente Classe 6
Schede normative e di indirizzo progettuale Scheda TRpr 01A

UTOE (Unità Territoriali Organiche Elementari)

    Grosseto

      Perimetri

        Limite del centro abitato di Grosseto

        1. Art.70 Aree urbane / contenuti e finalità

        Ambiti strategici di sviluppo del territorio

          Aree di trasformazione: TR - TRb - TRp - TRpr - TRprg - TRprgv - TRs - TRv

          1. Art.25 Aree soggette a perequazione urbanistica
          2. Art.26 Parametri perequativi per le aree TR e TRpr
          3. Art.104 Aree "TR" / Trasformazione degli assetti insediativi

          Titolo IV - Classificazione del patrimonio edilizio esistente

          1. Art.87 bis Modifica alla classificazione degli edifici
          2. Art.81 Classificazione del patrimonio edilizio. Contenuti e finalità

          Classe 6

          1. Art.85 Edifici ricompresi nelle Classi 4, 5, 6

          Schede normative e di indirizzo progettuale

            Scheda TRpr 01A

            1. (Schede Normative) TRpr_01A Svincolo Grosseto Nord

            Art.87 bis Modifica alla classificazione degli edifici

            1. I proprietari degli edifici censiti all'interno delle schede del patrimonio edilizio esistente, di cui all'elaborato PR_05, laddove riscontrino che la classe di valore di cui all'art. 81 attribuita all'edificio sia erronea rispetto alle documentate caratteristiche dello stesso, possono proporre una classificazione diversa da quella attribuita producendo una nuova scheda di classificazione conforme a quella tipo, allegata all'elaborato Relazione PR - 08, accompagnata da idonea documentazione di supporto quale:

            • - estratto del vigente Regolamento Urbanistico e del foglio di mappa catastale con l'individuazione dell'edificio;
            • - relazione tecnico descrittiva;
            • - riprese fotografiche a colori di tutti i fronti (inclusa copia su supporto ottico digitale: DVD, CD, etc.);
            • - estremi del titolo abilitativo, ovvero, se si tratti di edificio di origini remote, documentazione sull'epoca di costruzione;

            Previa verifica e valutazione delle istanze pervenute da parte dei propri organismi tecnici e consultivi l'Amministrazione Comunale assume ogni determinazione in merito con apposita deliberazione del Consiglio Comunale senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

            Art.25 Aree soggette a perequazione urbanistica

            1. La perequazione urbanistica è articolata in:

            1. a. perequazione urbanistica di primo grado;
            2. b. perequazione urbanistica di secondo grado.

            2. La perequazione urbanistica di primo grado attua il pari trattamento dei proprietari di aree in analoghe condizioni di fatto e di diritto.

            3. La perequazione urbanistica di secondo grado mira ad una equilibrata compartecipazione delle proprietà oggetto della trasformazione urbanistica alla cessione gratuita di aree e alla realizzazione di opere pubbliche, inclusa l'Edilizia Residenziale Sociale, in favore del Comune.

            4. Con riferimento alla L.R. n. 65/2014 e al D.P.G.R. n. 3/R del 9.02.2007, art. 16, realizzano la perequazione urbanistica di primo grado:

            1. a. i quantitativi di superficie utile lorda relativi alle funzioni previste;
              mentre attuano la perequazione urbanistica di secondo grado:
              1. b. gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico;
              2. c. gli oneri relativi alla cessione gratuita al Comune di aree a destinazione pubblica;
              3. d. gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali;
              4. e. gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il Regolamento Urbanistico prescrive come condizione obbligatoria.

            5. Il Regolamento Urbanistico assoggetta a perequazione urbanistica di primo e di secondo grado le seguenti aree di trasformazione:

            • - aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi prevalentemente residenziali;
            • - aree TRpr / Trasformazione degli assetti insediativi produttivi;
            • - aree RPa / Aree a ripristino ambientale.

            6. In relazione alle loro condizioni di fatto e di diritto, tali aree sono suddivise nelle seguenti classi:

            1. a) Aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi prevalentemente residenziali. Tali aree possono essere localizzate:
              • - nel territorio urbanizzabile;
              • - nel territorio periurbano;
            2. b) Aree TRpr / Trasformazione degli assetti insediativi produttivi. Tali aree possono essere localizzate:
              • - nel territorio urbanizzabile;
              • - nel territorio periurbano;
            3. c) Aree Rpa / Aree a ripristino ambientale.

            7. Il Regolamento Urbanistico assegna a trasformazione mediante perequazione urbanistica solo di secondo grado le seguenti categorie di aree:

            • - aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali, nonché alle altre categorie di aree RC puntualmente individuate nelle Schede normative di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR_06.

            8. La trasformazione delle aree oggetto di perequazione urbanistica avviene attraverso la formazione di un Piano attuativo o di un Progetto unitario.

            9. Il Piano attuativo o il Progetto unitario e la relativa convenzione definiscono i parametri della perequazione urbanistica con riferimento alle norme riportate nei successivi articoli. Le convenzioni saranno redatte secondo lo schema di cui all'allegato a delle presenti norme. Eventuali adeguamenti e modifiche dello schema di convenzione, purché coerenti con la presente disciplina, non comportano variante al R.U.

            Art.26 Parametri perequativi per le aree TR e TRpr

            1. Nelle aree TR e TRpr i quantitativi di superficie complessiva costruibile (Sul) per la trasformazione, discendono dall'applicazione dei seguenti indici perequativi territoriali:

            1. a. Aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi prevalentemente residenziali:
              • - nel territorio urbanizzabile: 0,15 mq/mq;
              • - nel territorio periurbano: 0,12 mq/mq;
            2. b. Aree TRpr / Trasformazione degli assetti insediativi produttivi:
              • - nel territorio urbanizzabile: 0,40 mq/mq;
              • - nel territorio periurbano: 0,20 mq/mq;

            2. La superficie complessiva costruibile (Sul) che l'indice perequativo territoriale individua si riferisce a destinazioni diversificate, stabilite per ciascuna area dalle Schede normative di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR_06.

            2.bis - La SUL si calcola mediante l'applicazione dell'indice di fabbricabilità territoriale da moltiplicarsi per la superficie territoriale dell'area oggetto dell'intervento. Qualora, con variante al RU, dovessero essere enucleate alcune porzioni della superficie territoriale di trasformazione, la SUL sarà proporzionalmente ridotta. La SUL di edifici esistenti, ricadenti all'interno della superficie territoriale di trasformazione, e' compresa nel computo della SUL ammissibile, calcolata secondo le modalità indicate come sopra, nel caso che la stessa risulti inferiore a quella generata dall'applicazione del metodo di calcolo.

            3. Nei casi in cui le schede consentano di realizzare strutture turistico ricettive di tipo alberghiero allo scopo di incentivare l'offerta di tali strutture, anche attraverso il conseguimento di dimensioni ottimali, è ammessa la conversione della Sul a destinazione residenziale assegnata in ciascuna scheda normativa VERSO LA a destinazione turistico-ricettiva secondo il rapporto di conversione:

            • - 1 mq Sul residenziale = 1,35 mq Sul TURISTICO RICETTIVA

            4. Nelle aree TR alla capacità edificatoria generata dall'indice perequativo territoriale può essere sommata la capacità edificatoria generata dalle aree indicate dal Regolamento urbanistico quali detentrici di capacità edificatorie da trasferire su altre aree, sino al raggiungimento dell'indice territoriale massimo di:

            • - 0,30 mq/mqnelle aree TR nel territorio urbanizzabile;
            • - 0,25 mq/mqnelle aree TR nel territorio periurbano.

            Tale indice territoriale massimo rappresenta il limite superiore entro cui devono rientrare la premialità in Sul spettante alla proprietà dell'area ospitante di cui al successivo comma, nonché le compensazioni e le incentivazioni in Sul di cui all'art. 29.

            5. Il trasferimento di capacità edificatoria dalle aree indicate nel Regolamento urbanistico è incentivata attraverso il riconoscimento alle aree ospitanti, di cui al comma 4 di una premialità pari al 20% della capacità edificatoria ospitata. Inoltre il Regolamento Urbanistico consente il trasferimento di capacità edificatoria, esclusivamente all'interno della medesima UTOE, generata in aree interessate anche parzialmente da vincoli paesaggistico-ambientali, di cui al D.LGS. 42/2004, previa cessione integrale, a titolo gratuito, all'Amm.ne Comunale, dell'area originariamente soggetta a trasformazione.

            6. Nell'ambito delle destinazioni residenziali delle Aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi prevalentemente residenziali:

            è richiesta la realizzazione di una quota di Edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.) nelle misure e con le procedure di cui all'art. 24

            7. Nelle aree TR soggette a perequazione di secondo grado di cui all'art. 25, comma 5 è prescritta la cessione gratuita al Comune DI una quota non inferiore al 30% della superficie territoriale dell'area di intervento, preferibilmente in corpo unico. In tale quota sono comprese le aree a destinazione pubblica, ossia le aree destinate ad interventi di interesse pubblico, le eventuali opere di urbanizzazione secondaria laddove previste e le aree per gli standard urbanistici di RU (con esclusione degli standard di lottizzazione); in tale quota percentuale sono inoltre comprese le aree da destinare alla quota di E.R.S. di cui all'art. 24, comma 1, lett. a (con esclusione, quindi, delle quote di edilizia residenziale convenzionata di cui all'art. 24, comma 1, lett. b, da realizzarsi ad opera dei soggetti attuatori degli interventi all'interno della superficie fondiaria di ciascuna area di trasformazione TR e delle aree di recupero RC.) sulle aree cosi' cedute all'Amm.ne comunale e' prevista la realizzazione, a cura di soggetti pubblici o privati, delle quote di edilizia residenziale sociale di cui all'art. 24, comma 1, lett. a, necessarie al raggiungimento della quota complessiva del 45% della SUL residenziale complessiva stabilita dal Piano Strutturale.

            8. Nel restante 70%, fermo restando l'obbligo per il soggetto attuatore di realizzare integralmente le opere di urbanizzazione primaria e di assumere gli oneri economici per la urbanizzazione secondaria, lo stesso sarà tenuto a realizzare ulteriori interventi di interesse pubblico stabiliti dal Piano attuativo o dal Progetto unitario, come di seguito meglio specificati.

            8bis. La quota a cessione di cui al precedente comma 7 è pari al 15% per le aree TRpr; per il restante 85% si rinvia a quanto stabilito al comma 8.

            9. Oltre al costo di costruzione, gli oneri economici complessivi a carico del soggetto attuatore non potranno essere inferiori all'importo risultante dalla somma delle seguenti componenti:

            1. a) il costo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano attuativo;
            2. b) gli oneri di urbanizzazione secondaria;
            3. c) un "contributo di sostenibilità" così quantificato in relazione alle destinazioni urbanistiche:
              • - edilizia residenziale privata libera: 40 euro/mqSul*;
              • - E.R.S. a prezzo di cessione calmierato: 0 euro/mqSul;
              • - edilizia terziaria commerciale:
              • - grande distribuzione: 150 euro/mqSul;
              • - media distribuzione: 120 euro/mqSul;
              • - esercizi di vicinato: 10 euro/mqSul;
              • - edilizia terziaria direzionale: 60 euro/mqSul;
              • - edilizia terziaria ricettiva: 20 euro/mqSul;
              • - edilizia produttiva - artigianale (interventi esterni ad A.P.E.A.): 10 euro/mqSUL.
            4. * Nelle aree TR il contributo di sostenibilità relativo all’Edilizia Residenziale Privata libera è ridotto a 10 euro/mq di Sul nel caso che l’ERS prevista nelle aree TR sia interamente realizzata mediante affitti calmierati di durata minima 15 anni

            10. Le ulteriori opere da realizzarsi ai sensi del precedente comma 8 dovranno consistere negli interventi definiti, dalle Schede normative di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR_06, quali "Opere preliminari all'intervento" nonché nelle eventuali ulteriori opere pubbliche o di interesse pubblico indicate dalle dette Schede fino alla concorrenza dell'importo di cui alla lettera c) del comma che precede. Il valore delle opere dovrà risultare da un computo metrico estimativo da allegare al Piano attuativo o al Progetto Unitario.

            11. Allegata al Piano Attuativo definirà quali opere pubbliche aggiuntive saranno finanziate dall'importo del contributo di sostenibilita'.

            Art.70 Aree urbane / contenuti e finalità

            1. Sono le parti di territorio in cui la continuità e la densità dell'edificazione, insieme alla presenza di spazi pubblici ed attrezzature collettive, configurano una modalità insediativa accentrata di tipo morfologico e qualitativo urbano riconosciuta dalla collettività locale. Corrispondono alla porzione di territorio interna al perimetro aggiornato dei centri abitati, inteso come delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio così come definita all'art. 2 comma 1 lett. a) delle presenti norme. Le aree urbane, individuate con apposito segno grafico alla tavola denominata PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1: 2.000 e 1:10.000, comprendono:

            • - il capoluogo (Grosseto)
            • - i centri abitati minori (Montepescali, Batignano, Braccagni, Istia d'Ombrone, Roselle, Rispescia, Alberese, Principina a Mare, Marina di Grosseto, San Martino, Il Cristo, Casalecci, Stiacciole, Principina Terra)
            • - i nuclei individuati in cartografia come tessuti rurali.

            2. Ricadono inoltre nelle aree urbane, costituendone parte integrante, le seguenti aree e/o infrastrutture, individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000:

            • - aree per le infrastrutture per la mobilità;
            • - aree per attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse comune;

            3. Ricadono o interessano altresì le aree urbane i seguenti ambiti strategici di sviluppo del territorio:

            • - aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi;
            • - aree TRb / Trasformazione degli insediamenti balneari;
            • - aree TRp / Trasformazione degli assetti insediativi pubblici;
            • - aree TRprg / Trasformazione prevista dal previgente P.R.G. degli assetti insediativi;
            • - aree TRprgv / Trasformazione prevista dal previgente P.R.G. degli assetti insediativi derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;
            • - aree TRs / Trasformazione degli assetti insediativi destinati a standard;
            • - aree TRv / Trasformazione degli assetti insediativi derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;
            • - aree TRpr / Trasformazione degli assetti insediativi produttivi;
            • - aree TRpr/prg / Trasformazione prevista dal previgente P.R.G. degli assetti insediativi produttivi;
            • - aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali;
            • - aree RCp / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali pubblici;
            • - aree RCprg / Recupero previsto dal previgente P.R.G degli assetti insediativi e/o ambientali;
            • - aree RCprgv / Recupero previsto dal previgente P.R.G degli assetti insediativi e/o ambientali derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;
            • - aree RCs / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali a standard;
            • - aree RCv / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;
            • - aree RCvp / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare provinciale;
            • - aree Rpa / Aree a ripristino ambientale;
            • - aree RQ / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali;

            3.bis "nelle 'aree TR / trasformazione degli assetti insediativi'; 'aree RQ / riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali'; aree RC / recupero degli assetti insediativi: si applicano le specifiche disposizioni contenute nelle rispettive 'schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR_06. Ove le schede non contengano specifiche disposizioni, nelle more dell'attuazione del loro contenuto, sugli edifici principali esistenti, sono consentiti gli interventi di cui alla rispettiva classe di appartenenza e comunque non ammettendo interventi superiori a quanto ammesso all'art. 9 del DPR 380/2001.

            4. Nelle aree urbane gli usi, le attività, le trasformazioni territoriali e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono orientati al conseguimento di elevati livelli di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità, al superamento dei fenomeni di degrado, al completamento, al riequilibrio e/o alla ridefinizione degli assetti insediativi e infrastrutturali. Ai fini della tutela e valorizzazione degli insediamenti il Regolamento Urbanistico persegue il miglioramento dei livelli prestazionali e di qualità in termini di:

            • - dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano;
            • - dotazione e diversificazione delle attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse collettivo;
            • - dotazione di esercizi commerciali (in particolare quelli di vicinato), attività terziarie, direzionali, turistico-ricettive;
            • - contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, risparmio idrico, salvaguardia della risorsa idrica;
            • - dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, per il riutilizzo delle acque reflue;
            • - dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti;
            • - utilizzazione di materiali edilizi e requisiti delle costruzioni che assicurino la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il comfort igrometrico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente;
            • - eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche;
            • - qualità dell'architettura contemporanea, con particolare riferimento agli spazi ed alle opere pubbliche, anche mediante attivazione di strategie premiali finalizzate alla sostituzione dei tessuti edilizi di recente formazione ovvero alla loro riqualificazione e/o adeguamento agli standard qualitativi e prestazionali contemporanei;
            • - riqualificazione morfologica e razionalizzazione dei tessuti produttivi.
            • - nel Tessuto Antico, in caso di interventi di sostituzione edilizia, se ammessi dalla classe assegnata ai singoli edifici, è prescritto il Piano di Recupero.

            4.bis Ai fini di tutela e valorizzazione degli insediamenti, il RU, nei 'territori di bonifica' (di cui alla Carta Geomorfologica) non ammette la realizzazione di locali seminterrati ed interrati ad uso abitativo o locali accessori alla residenza, con esclusione di autorimesse pertinenziali e impianti tecnologici; prescrive di realizzare il piano di calpestio di nuovi manufatti a 30 cm dal piano di campagna circostante, salvo diversa prescrizione, derivante da eventuali e puntuali studi idraulici allegati alle pratiche edilizie, che potrà determinare un valore superiore.

            5. Gli usi, le attività, le trasformazioni territoriali e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente garantiscono l'integrità fisica dei suoli e delle risorse naturali ed essenziali del territorio, nonché la tutela e/o la valorizzazione delle invarianti strutturali presenti. Le attività consentite, che non devono comunque comportare emissioni in atmosfera inquinanti e/o climalteranti, perseguono il riequilibrio ambientale e paesaggistico (anche attraverso il contenimento o l'eliminazione dell'inquinamento acustico, luminoso o visuale) e, congiuntamente, la valorizzazione funzionale, sociale ed economica del territorio.

            6. Le aree urbane sono qualificate e connotate dalla presenza delle invarianti strutturali, individuate con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e disciplinate dal Titolo II della Parte Seconda delle presenti norme

            7. Le attività e gli usi ammessi nelle aree urbane sono indicati negli articoli che disciplinano i singoli tessuti o aree e sono dettagliati nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme.

            8. Sono inoltre ammessi i seguenti usi specialistici, disciplinati dalle norme di cui ai Capi II, III, e IV del Titolo VI della Parte Seconda:

            • - edificazione esistente a destinazione turistico-ricettiva nelle aree urbane;
            • - edifici specialistici esistenti a destinazione commerciale;
            • - aree esistenti per il deposito o l'esposizione di merci e/o materiali all'aperto

            Fatte salve le disposizioni di cui al Titolo II della Parte II, e di cui ai Titoli II e III della Parte III sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo IV della Parte II sulla base della classificazione ad essi attribuita, con le eventuali specificazioni, limitazioni e/o integrazioni definite negli articoli che disciplinano i singoli tessuti o aree.

            9. Al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 113 e 114 delle presenti norme, la progettazione degli interventi urbanistico-edilizi deve tener conto degli eventuali corridoi infrastrutturali individuati per gli elettrodotti, nonché:

            • - in prossimità di linee elettriche esistenti, tali interventi devono in ogni caso garantire il rispetto dei valori limite e degli obiettivi di qualità fissati per il campo magnetico dalla normativa vigente, anche con il ricorso ad opere di mitigazione e contenimento dell'intensità del campo magnetico stesso;
            • - in prossimità di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione esistenti, tali interventi sono subordinati alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai valori limite e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo elettromagnetico.

            10. La disciplina delle aree urbane è indicata nelle disposizioni di cui al presente Titolo e nelle disposizioni relative alle aree richiamate ai precedenti commi 1, 2 e 3 ed è integrata da tutte le disposizioni riferite (esclusivamente o meno) alle aree urbane contenute nelle presenti Norme e nei relativi allegati.

            11. In caso di contrasto con le norme del presente Titolo si applicano le disposizioni più restrittive.

            Art.81 Classificazione del patrimonio edilizio. Contenuti e finalità

            1. Il Regolamento Urbanistico, sulla base di una dettagliata campagna di rilevazione del patrimonio edilizio presente sul territorio comunale definisce la classificazione dei singoli edifici, complessi edilizi, e consistenze edilizie in genere, sulla base di una valutazione combinata della qualità architettonica, delle valenze storico-testimoniali, delle caratteristiche morfotipologiche delle costruzioni, nonché del loro rapporto con il tessuto di riferimento.

            2. La documentazione di analisi del patrimonio edilizio esistente, di supporto alla classificazione di cui al presente Titolo, è contenuta nelle schede del patrimonio edilizio esistente PR_05 che sono state elaborate secondo la scheda tipo allegate alla Relazione, elaborato PR_08.

            3. Il patrimonio edilizio presente sul territorio comunale è distinto nelle seguenti classi di valore, in ragione delle quali sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000:

            1. a. Edifici principali:
              • - Classe 1
              • - Classe 2
              • - Classe 3
              • - Classe 4
              • - Classe 5
              • - Classe 6
            2. b. Edifici secondari:
              • - Classe 7
            3. c. Edifici principali e secondari non rilevati considerati quindi unità volumetriche:
              • - Classi dalla A alla G come descritte nei successivi articoli

            4. Non sono classificati dal Regolamento Urbanistico:

            • - i manufatti e le consistenze edilizie interrate;
            • - gli edifici e i manufatti non presenti nella cartografia aerofotogrammetrica di base.

            5. Sulla base delle classi di valore elencate al comma 3 sono specificati nel presente Titolo gli interventi ammissibili sui singoli edifici e/o complessi edilizi, con riferimento alle singole categorie e/o tipologie di intervento urbanistico-edilizio definite dalle vigenti norme statali e regionali, come ulteriormente articolate e dettagliate dalle disposizioni di cui al Titolo II Capo IV della Parte I delle presenti norme. Le disposizioni di cui al presente Titolo sono integrate dalle limitazioni e/o prescrizioni di cui all'art. 45, per gli edifici e le consistenze edilizie legittimati a seguito di provvedimenti di sanatoria straordinaria, e da quelle di cui all'art. 46 per gli edifici e le consistenze edilizie oggetto di sanzioni sostitutive della rimessa in pristino. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

            6. Il patrimonio edilizio presente al 1942 è riconosciuto quale invariante strutturale del territorio ai sensi del vigente Piano Strutturale. Le norme di cui al presente Titolo, riferite agli edifici e/o complessi edilizi appartenenti alle Classi 1-2-3-costituiscono la normativa applicativa di dettaglio dei principi generali dettati dall'art. 59.

            7. Agli edifici e/o complessi edilizi realizzati dopo l'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico in applicazione delle previsioni riferite alle "Aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi", o "Aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali", o "Aree RQ / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali" si applicano le disposizioni di cui alla Classe 6, a condizione che non comportino incrementi di superficie utile lorda (Sul) e/o di volume (V), e senza possibilità di addizioni funzionali. Resta confermato il limite di superficie utile lorda (Sul) per le singole unità immobiliari ad uso abitativo fissato dalle singole schede della disciplina di cui all'elaborato PR_06

            8. Il frazionamento di unità immobiliari non può comportare la realizzazione di ulteriori unità ad uso abitativo, con superficie utile lorda (Sul) di media minima inferiore a:

            1. a. mq. 50 nelle aree urbane;
            2. b. mq. 45 nelle aree urbane per i soli interventi di Edilizia Residenziale Sociale e Pubblica (realizzata da soggetto pubblico o di diritto pubblico);
            3. c. mq. 70 nel territorio aperto (sia per abitazioni civili che rurali).

            I limiti di cui sopra non si applicano alle unità immobiliari con diversa destinazione d'uso (turistico-ricettiva, terziario-direzionale, agrituristica, commerciale, pubblici esercizi, etc.) mentre si applicano nel caso di cambio di destinazione d'uso da altre funzioni in residenza. È comunque fatta salva la facoltà dell'autorità comunale competente di concedere deroghe, limitatamente a specifici casi in cui sia comprovato che il rispetto del limite di superficie utile lorda (Sul) sopra specificato risulta incompatibile con le esigenze di tutela dell'immobile dettate dai singoli articoli del presente Titolo.

            I suddetti limiti sono inoltre vincolanti nel caso di nuova edificazione con le seguenti specificazioni per la sola quota di edilizia ERS nelle aree TR_: mq. 60 per il 20% della Sul complessiva, mq. 45 per il restante 20%.

            9. Per gli incrementi volumetrici una tantum realizzabili in applicazione della disciplina di cui alle presenti norme deve essere preso a riferimento lo stato di fatto legittimato dei singoli immobili alla data di approvazione del Regolamento Urbanistico, indipendentemente dalle modalità di calcolo del volume e degli altri parametri urbanistici ed edilizi risultanti dai rispettivi titoli abilitativi. Contestualmente agli incrementi volumetrici una tantum è consentito il cambio di destinazione d'uso.

            10. Per gli edifici e/o manufatti esistenti ricadenti all'interno delle "Aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi", o "Aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali", o "Aree RQ / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali", si applicano le norme di cui al presente Titolo con riferimento alla classificazione attribuita a tali edifici e/o manufatti.

            11. In presenza di studi e analisi più approfonditi, errori cartografici, errori di digitazione è consentito, anche su istanza degli interessati, modificare le schede del patrimonio edilizio esistente di cui all'elaborato PR_05. La modifica è compiuta, previa valutazione e positiva verifica degli organi tecnici e consultivi, con deliberazione del Consiglio comunale senza che ciò costituisca variante al presente Regolamento urbanistico.

            12. In mancanza di titolo abilitativo, ancorché in sanatoria, l'attribuzione da parte del Regolamento Urbanistico di una classe di valore ad edifici e/o manufatti realizzati abusivamente non costituisce in alcun modo legittimazione degli stessi. Tali consistenze edilizie, in quanto soggette alle sanzioni di cui alle vigenti norme in materia di disciplina dell'attività edilizia, non possono essere oggetto di interventi urbanistico-edilizi. È consentita la sanatoria, ai sensi delle norme vigenti, esulando dalla classe di intervento attribuita per l'edificio, sempre che sia acclarata la conformità agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio, nonchè al Regolamento Igienico Edilizio Comunale, tutti vigenti al momento della realizzazione dell'opera abusiva medesima.

            Art.85 Edifici ricompresi nelle Classi 4, 5, 6

            1. Edifici ricompresi nella Classe 4 - Edifici o complessi di interesse architettonico

            • - è attribuita la classe 4 agli edifici di varia tipologia (edifici multipiano in linea, a torre, a blocco, aggregazioni lineari di case a schiera, etc.) Unifamiliari o plurifamiliari, di formazione in genere successiva all’anno 1954, che presentano elementi di interesse sotto il profilo architettonico e/o morfologico, risultando altresì coerenti o quantomeno in rapporto di compatibilità ed equilibrio con il contesto urbano, periurbano o rurale di riferimento. Gli edifici e/o complessi edilizi di classe 4 ricadono in prevalenza in tessuti consolidati residenziali.
            • - sono ricompresi nella classe 4 gli edifici e/o complessi edilizi ricadenti nel territorio aperto, identificati come invarianti strutturali nell’elaborato PR_04, ancorché non evidenziati con l’apposito segno grafico negli elaborati PR_02, PR_03, laddove gli stessi non abbiano perso caratteri architettonici e storici rurali, a seguito di interventi edilizi più o meno recenti.
            • - per le unità volumetriche ricadenti nella casistica di cui al presente comma, e’ attribuita la classe provvisoria d, equiparata alla classe 4, che sarà definitivamente assegnata in sede di schedatura.

            Edifici ricompresi nella classe 5 - edifici o complessi di scarso interesse architettonico

            • - è attribuita la classe 5 agli edifici di varia tipologia (edifici multipiano in linea, tipologie a torre, a blocco, aggregazioni lineari di case a schiera, etc.) Unifamiliari o plurifamiliari, di formazione in genere successiva al 1954, di scarso interesse sotto il profilo architettonico e/o morfologico, ma sostanzialmente coerenti o quantomeno compatibili con il contesto urbano, periurbano o rurale di riferimento. Ricadono in prevalenza in tessuti consolidati residenziali.
            • - per le unità volumetriche ricadenti nella casistica di cui al presente comma, è attribuita la classe provvisoria e, equiparata alla classe 5, che sarà definitivamente assegnata in sede di schedatura.
            • - agli edifici appartenenti alle tipologie ex Ente Maremma privi di schedatura, individuati dall’art. 135 bis, viene altresì attribuita la classe E, con le modalità di intervento disciplinate dal medesimo articolo.

            Edifici ricompresi nella Classe 6 - Edifici o complessi di nessun interesse architettonico

            • - è attribuita la classe 6 agli edifici di origine recente o esito di trasformazioni profonde realizzati con caratteri tipologici e morfologici incoerenti che non concorrono ad una definizione anche contemporanea del contesto urbano.
            • - Per le unità volumetriche ricadenti nella casistica di cui al presente comma, è attribuita la classe provvisoria G , equiparata alla classe 6, che sarà definitivamente assegnata in sede di schedatura.
            • - agli edifici appartenenti alle tipologie ex Ente Maremma privi di schedatura, individuati dall’art. 135 bis, viene altresì attribuita la classe F, equiparata alla classe 6, con le modalità di intervento disciplinate dal medesimo articolo.

            1.bis Gli edifici e/o complessi edilizi principali di classe 4, 5 e 6 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000.

            2. In tali edifici sono consentite le seguenti tipologie di intervento:

            • - Classe 4: manutenzione ordinaria senza modifiche sull'aspetto esteriore, manutenzione ordinaria con modifiche sull'aspetto esteriore, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia R1, R2 e R3 e R4. Negli edifici di classe 4 sono altresì consentiti interventi di addizione volumetrica o pertinenziale, fatte salve le limitazioni e prescrizioni di cui alla normativa del tessuto edilizio di riferimento e delle invarianti strutturali;
            • - Classe 5: manutenzione ordinaria senza modifiche sull'aspetto esteriore, manutenzione ordinaria con modifiche sull'aspetto esteriore, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia R1, R2 R3 e R4;
            • - Classe 6: manutenzione ordinaria senza modifiche sull'aspetto esteriore, manutenzione ordinaria con modifiche sull'aspetto esteriore, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia R1, R2, R3 e R4;

            4. salve le limitazioni e prescrizioni di cui alla normativa del tessuto edilizio di riferimento e delle invarianti strutturali, negli edifici di classe 5 e 6 costituendo esito edilizio incoerente e scarsamente leggibile - quanto a materiali e caratteri tipologici - gli interventi ammissibili devono concorrere alla riqualificazione degli edifici stessi. Al fine di perseguire tale obiettivo sono pertanto consentiti interventi di addizione volumetrica o funzionale e/o di sostituzione edilizia laddove ammessa dalla normativa del tessuto o zona di riferimento.

            5. Su tali edifici, laddove ricompresi in una scheda normativa e di indirizzo progettuale di cui all’elaborato PR-06, sono ammessi gli interventi di cui alla scheda medesima.

            Art.104 Aree "TR" / Trasformazione degli assetti insediativi

            1. In ragione delle diversità insediative, paesaggistiche e funzionali, nonché sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico individua all'interno del territorio comunale le "Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi" sotto elencate. Tali aree costituiscono ambiti strategici per i processi di sviluppo sostenibile del territorio nonché per la valorizzazione e/o riqualificazione del patrimonio insediativo. Le stesse sono distinte in:

            • - TR: aree di trasformazione del progetto di regolamento urbanistico;
            • - TRb / Trasformazione degli stabilimenti balneari;
            • - TRp: aree di trasformazione pubbliche;
            • - TRprg: aree di trasformazione previste dal previgente P.R.G.;
            • - TRprgv: aree di trasformazione previste dal previgente PRG, da assoggettare a valorizzazione;
            • - TRs: aree di trasformazione a standard;
            • - TRv: aree di trasformazione da assoggettare a valorizzazione;
            • - TRpr: aree di trasformazione produttive;
            • - TRpr/prg: aree di trasformazione produttive previste dal previgente P.R.G..

            2. La disciplina riferita alle aree di trasformazione è definita, da apposite 'schede normative e di indirizzo progettuale' il cui repertorio completo è contenuto nell'elaborato PR_06. In caso di discrasia con il contenuto delle presenti NTA, è da intendersi prevalente la disciplina di cui alle schede normative e d'indirizzo progettuale. Rispetto a quanto contenuto nelle schede normative di indirizzo progettuale è da intendersi sempre prevalente quanto indicato negli elaborati "GEO" E "ARC", con riferimento alle specifiche tematiche trattatE.

            3. Le aree TRv nell'elenco si riferiscono ad interventi che avranno realizzazione a seguito della valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008.

            6. La realizzazione degli interventi di interesse privato è condizionata alla contestuale realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico nonché alla cessione gratuita delle medesime all'Amm./ne Comunale come normato dalla disciplina della perequazione di cui al Capo III Titolo II Parte I.

            7. La convenzione, atta a regolamentare le realizzazioni previste dal Piano Attuativo (o dal Progetto Unitario), ed alla cui stipula è subordinato il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi deve:

            • - disciplinare il regime giuridico dei suoli, fermo restando l'obbligo di cessione gratuita all'Amm./ne Comunale delle porzioni di terreno come specificato negli elaborati grafici della disciplina;
            • - individuare le opere obbligatorie di carattere pubblico con le relative forme di garanzia (ivi compresi gli interventi da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti);
            • - stabilire le modalità di attuazione degli interventi, le forme di utilizzazione e di manutenzione delle aree verdi, etc.

            8. La progettazione e realizzazione delle opere di cui sopra tiene conto delle indicazioni contenute nello schema planimetrico di riferimento di cui alle schede normative. Ove la progettazione urbanistica assuma completamente lo schema planimetrico di riferimento è consentita la predisposizione di un progetto unitario in luogo di un piano attuativo secondo quanto precisato nelle schede normative di riferimento.

            9. I nuovi edifici a destinazione residenziale non potranno avere dimensioni inferiori a quelle previste dall'art. 81 comma 8.


            Schede Normative
            TRpr_01A Svincolo Grosseto Nord

            Attenzione: il 1 gennaio 2024 scade il termine quinquennale di efficacia della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del Regolamento Urbanistico approvate con DCC 48/2013.

            Ai sensi del combinato disposto dell'art. 55 comma 6 della LRT 1/2005, nonché dell'art. 95 commi 9 e 11 della LRT 65/2014, con la presente si comunica che, a far data dal 01.01.2024, non avendo la Regione Toscana emanato ulteriori disposizioni di proroga dei termini di efficacia, risultano decadute le seguenti previsioni che si realizzano mediante Piano Attuativo di iniziativa privata:

            Schede soggette a decadenza:

            1. TR_01A Serenissima
            2. TRpr_01A Svincolo Grosseto Nord
            3. TRpr_02A Poggetti Fattoria
            4. TRpr_01L Pilt
            5. TRpr_03L Grottanelli
            6. RC_01N Ex Fornace San Martino
            7. RCprg_01TA Svincolo Grosseto Centro
            8. Rc_04 TA Podere Spadino
            9. TR_05TA Serrata Lunga
            10. TR_06TA Aiali
            11. RC_01Cb Cristo
            12. RC_01Cc Cristo
            13. TR_04B Via Montreuil
            14. TR_01G Via del Peruzzo
            15. TR_01L Via Concialini
            16. RPa_04 TA Le Barbarute
            17. RPa_03TA Via Senese
            18. Intervento di cui all'art 171 delle NTA di RU – allegato N Scheda urbanistica di dettaglio finalizzata alla realizzazione di un Piano di Lottizzazione in loc. Batignano
            19. Intervento a monte di Via di Tombolo di riqualificazione e manutenzione del contesto pinetato, con finalità didattiche di cui all'art 171 delle NTA di RU
            20. Le schede RPa_01TA Via Scansanese e RPa_02TA Via Senese risultano parzialmente decadute unicamente con riferimento alla SE oggetto di trasferimento in altra area di trasformazione in quanto subordinata a pianificazione attuativa.

            a seguito di ricognizione risultano inoltre decaduti i seguenti ulteriori interventi:

            1. TR_06A Aurelia Antica – a seguito di sentenza passato in giudicato
            2. Intervento di cui all’art 171 delle NTA di RU – PRG RU1 Pdl Artigianale ex art. 80/1a
            3. Intervento di cui all’art 171 delle NTA di RU -PRG RU1 PIP artigianale ex art. 72/7 e 72/8 a nord del Capoluogo
            4. Intervento di cui all’art 171 delle NTA di RU -PRG RU1 Piano di recupero delle Colonie di Marina di Grosseto ex art. 94/7
            5. Intervento di cui all’art 171 delle NTA di RU -PRG RU1 PIP artigianale ex art. 80/1e in loc. Batignano
            6. Intervento di cui all’art 171 delle NTA di RU -PRG RU1 Pdl residenziale in loc. Casalecci ex art. 89/12, 13 e 14

            Si chiarisce che gli elenchi di cui sopra discendono unicamente dall’applicazione della normativa vigente in materia di efficacia delle previsioni oggetto di Piano Attuativo. Dal momento che l’elencazione potrebbe non essere esaustiva della totalità degli interventi si rinvia ad una verifica puntuale di dettaglio.